Aggiornato al 24/04/19
di Marco D’Imperio

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni (miele, polline, pappa reale, api regine, sciami, ecc.) e prestazioni di servizi (impollinazione, ecc.), effettuate tra soggetti residenti in Italia, dovranno seguire l’iter della fatturazione elettronica.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea per due aspetti:

  1. va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone.
  2. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Quest’ultimo, dopo aver verificato l’esattezza dei dati, funge da “postino” e trasmette le fatture emesse al destinatario (cliente).

Fatture in uscita
Sono le fatture che emettiamo quando vendiamo materiali (miele, pappa reale, regine, sciami, ecc.) o cediamo servizi (impollinazione, ecc.); una volta strutturate, vanno salvate in formato XML e trasmesse al Sdl. Quest’ultimo provvederà a recapitarle al destinatario (cliente). Dunque, con il nuovo sistema le fatture in uscita dovranno avere un recapito telematico al quale essere consegnate; ciò indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un’azienda (in regime di IVA ordinario, di esonero, ecc.) o un consumatore finale (B2C). Resta inteso che la fattura elettronica nei confronti del consumatore finale va emessa solo nel caso non sia possibile emettere lo scontrino oppure nel caso il consumatore finale la richieda in luogo dello scontrino fiscale.

Fatture in ingresso
Sono le fatture che il Sdl ci recapita in quanto acquirenti di regine, zucchero, arnie, nutritori, ecc. Dunque con il nuovo sistema dovremo attrezzarci per ricevere e conservare (in forma digitale) tali fatture.


Cosa serve per generare una fattura elettronica

Le modalità di generazione di una fattura elettronica sono sostanzialmente 4:

  1. servirsi di uno dei tanti software a pagamento individuabili su internet. Tale opzione è consigliabile nel caso si emettano tante fatture come potrebbe accadere per gli allevatori di regine o per chi vende molto miele ai piccoli rivenditori. In questo caso sarà il sistema a trasmettere la fattura al Sdl tramite un servizio ftp o web service. Con questa modalità di gestione, per ricevere le fatture in ingresso, si dovrà ricorrere ad un codice univoco di 7 cifre (generato la prima volta) che dovrà essere comunicato a chi emette la fattura affinché quest’ultima ci venga recapitata. I vari CAAA (Centri di Assistenza Agricola) si stanno attrezzando con tale servizio che potrà rientrare nella quota annuale o avere dei costi aggiuntivi a seconda dei casi.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione (gratuitamente) 3 opzioni per predisporre le fatture elettroniche:

  1. una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete).
  2. un software scaricabile su PC (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete).
  3. un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple.

In tutti i casi in cui ci si appoggia ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate, sarà necessaria una registrazione che prevede la fase di riconoscimento mediante la procedura SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

 

Come va trasmessa una fattura elettronica
Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:

  1. si può utilizzare un servizio online presente nel portale “Fatture e
    Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente
    predisposto e salvato sul proprio PC;
  2. si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
  3. si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file come allegato all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
  4. si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service)
    preventivamente attivato con il SdI. Tale canale è quello utilizzato dai
    software privati a pagamento.

 

Gli apicoltori in regime ordinario
Dovranno:

  • emettere fattura (in uscita) inserendo il codice univoco del cliente o la sua PEC;
  • acquisire le fatture (in ingresso), comunicando al rivenditore dal quale
    acquistiamo materiali, il codice univoco personale o la PEC.
    Quest’ultimo accorgimento sarà necessario ai fini della detraibilità
    dell’Iva (la
    data di decorrenza della detraibilità dell’Iva scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura).

Per le fatture verso la pubblica amministrazione o verso altri utenti business (B2B -in possesso di partita iva) sarà necessaria la firma elettronica.


Come compilare la fattura

1. Inserire i propri dati (solo la prima volta).

2. Inserire i dati del cliente (cessionario/committente), ricordandosi di compilare sempre il campo “Codice
Destinatario”:
quest’ultimo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre
alfanumerico che avrà comunicato il cliente e rappresenta l’indirizzo
telematico dove recapitare le fatture.

  • Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo
    telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice
    Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel
    campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal
    cliente.
  • Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (perché è un consumatore finale oppure un operatore in regime di esonero), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”. Se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario”, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia. In tali casi chi emette la fattura è tenuto a comunicare al cliente l’emissione della fattura e a consegnare al cliente la copia della stessa (la cosiddetta “fattura di cortesia”), ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

3.  Inserire i dati relativi alla natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, nonché i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta (nel caso di operazioni esenti, non imponibili ecc., l’apposito codice che identifica la “natura” dell’operazione ai fini IVA). La procedura web dell’Agenzia consente anche di inserire ulteriori dati a seconda dell’esigenza dell’operatore che deve emettere la fattura (ad esempio, inserimento del campo relativo alla ritenuta d’imposta ovvero della cassa previdenziale in caso di fatture emesse da un professionista, l’inserimento di sconti o maggiorazioni, delle spese di spedizione nel caso di invio di regine o sciami, ecc.).

Si rammenta che l’emissione della fattura elettronica verso clienti residenti all’estero non è obbligatoria. Tuttavia è consigliabile comunque l’emissione perché in tal modo non si dovrà poi ricorrere alle comunicazioni afferenti al cosiddetto “esterometro”.

 

Quando la fattura va considerata valida?

La fattura, una volta emessa, va considerata valida anche nel caso in cui resti nello stato di “MANCATA CONSEGNA”. Attenzione: la mancata consegna NON va confusa con lo “SCARTO” che invece è l’unico caso in cui la fattura va considerata “NON emessa”. Nel caso di “scarto” della fattura da parte del sistema, quest’ultima può essere riemessa con stessa data e stesso numero (a patto che il software consenta di farlo –cosa difficile nel caso si tratti di una fattura retrodatata) oppure può essere emesso un documento rettificativo (es. nota di credito) che vive di vita propria (nuova data e nuovo numero). Nel caso della generazione di un documento rettificativo è opportuno riportare nelle note il riferimento alla fattura erroneamente emessa o scartata dal sistema.

Come fare per il Documento Di Trasporto (DDT)?

Il DDT può essere emesso sia cartaceo che in formato elettronico e la sua funzione rimane identica a quelle che aveva prima. Tuttavia quando si emette la fattura elettronica si deve far riferimento al DDT precedentemente emesso e ad essa collegato.

Le tempistiche

Dal momento che la merce parte:

  • entro 24 ore va emessa la fattura;
  • entro 10 giorni la fattura va trasmessa al SdI.

I passaggi interni

Nel caso si scambino beni e servizi fra aziende collegate (es fra l’azienda e l’agriturismo connesso) va emessa normale fattura elettronica.
Gli apicoltori in regime di esonero

I “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) sono esonerati, per legge, dall’emissione di fatture, anche con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Tuttavia sono interessati per “riflesso” in quanto dovranno gestire le fatture in ingresso (per esempio quelle derivanti dall’acquisto di materiali come regine, zucchero, arnie, ecc.) e le autofatture (per esempio quelle emesse, per “nostro conto”, dal commerciante al quale si cedono i vasi di miele).

Per gestire le fatture in ingresso e le autofatture sarà sufficiente comunicare, a chi emette la fattura, la PEC così che la fattura possa essere recapitata dal SdI sulla e-mail dell’apicoltore. In alternativa si potrebbe comunicare il codice alfanumerico di 7 generato dal software privato al quale ci si appoggia (opzione poco consigliabile nel caso ci sia un volume di affari modesto).

Esiste anche una terza opzione, ovvero quella di non comunicare nulla a chi emette la fattura. In questo caso l’emittente della fattura compila il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” e rilasciare al suo cliente una copia su carta (o trasmessa via mail) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito si ricorda che:

  • l’unica fattura che ha valore ai fini legali è quella elettronica ovvero quella conservata nel cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate (la cosiddetta fattura di CORTESIA -copia cartacea- NON ha valore legale ma ha invece valore contrattuale).
  • per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972), sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).

 

Di seguito riportiamo alcuni link utili: