Qual è la modulistica da allegare alla SCIA in caso di laboratorio proprio? Qualora si volesse usufruire di un laboratorio conto terzi, cosa si deve fare? Proviamo a fare chiarezza

di Martina Trapanese e Marco D’Imperio

 

Se si vuole vendere miele ovvero passare dall’autoconsumo alla commercializzazione, fatte salve le preliminari procedure di richiesta di attribuzione della partita IVA con nuoco codice ATECO 01.48.30 (a partire dal 1° aprile 2025) e l’iscrizione, nei casi previsti, alla camera di commercio e al registro delle imprese, il passaggio imprescindibile è quello della presentazione della SCIA Unica (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

 

Come, dove e chi presenta la SCIA?
La SCIA va presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del comune in cui ha sede legale l’azienda, da un operatore abilitato (commercialista, CAAF, ecc.) attraverso un portale (impresa in un giorno). Ribadiamo che la procedura va fatta telematicamente e non è possibile consegnare documenti cartacei al SUAP.
Successivamente, il SUAP, fatte le opportune verifiche, trasmette la documentazione alla Asl competente e quest’ultimo passaggio assolve a quella che una volta si chiamava notifica sanitaria o SCIA sanitaria.

 

Qual è il sito dal quale scaricare la modulistica?
Il riferimento per la modulistica da allegare alla SCIA è il sito GISA-SURAP dal quale è possibile scaricare la master-list e tutti i documenti utili.
Tuttavia, non è facile districarsi nel groviglio di documenti, leggi e procedure presenti nel sito sopra indicato e dunque, con questo breve articolo vogliamo fare un po’ di chiarezza e soprattutto dare indicazioni agli interessati sulla modulistica da presentare a seconda dei casi.
È opportuno precisare che la modulistica presente sul sito e le procedure vengono frequentemente aggiornati dunque è bene verificare che i documenti che vi proponiamo nella nostra pagina di APAS (aggiornati a febbraio 2022) siano effettivamente l’ultima versione presente sul sito GISA-SURAP.

 

Quali sono le strade percorribili
Innanzitutto è bene ricordare che l’apicoltura è un’attività che va inquadrata fra quelle “a sede fissa” e dunque, nel caso si volesse consultare la master list (vers.11) va selezionato l’opportuno foglio denominato “Registrati a sede fissa” (righe 352-354 per la produzione secondaria e righe 606-608 per la produzione primaria) .

I casi possibili sono sostanzialmente riconducibili a:

  1. Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano SENZA laboratorio di smielatura proprio (produzione primaria).
  2. Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano CON laboratorio di smielatura proprio (produzione primaria).
  3. Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano CON laboratorio di smielatura proprio nel quale si fanno LAVORAZIONI SECONDARIE (es. miele con nocciole) e/o si lavora MIELE DI TERZI e/o si invasetta MIELE ACQUISTATO DA TERZI (produzione secondaria).

Per ulteriori approfondimenti sulla SCIA vedi articolo sulle varie opzioni.

 

Caso 1- Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano SENZA laboratorio di smielatura proprio
La procedura è denominata SCIA UNICA e prevede la presentazione dei seguenti documenti:

  • SCHEDA ANAGRAFICA EX DECRETO DIRIGENZIALE 173/2018.
  • MODELLO UNICO REGIONALE (compilare le prime tre pagine, poi scorrere il file fino a pagina 9 e compilare solo le pagine 9 e 10 relative alla procedura N°5 – SCIA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO); Spuntare la voce “a sede fissa”.
  • Documento denominato “L”: estratto della master list dove l’impresa ha indicato con una X la/e linea/e di attività prescelta/e.
  • Scheda supplementare n.117 per vendita diretta di alimenti da parte delle aziende agricole.
  • Scheda supplementare n.68 per alimenti tradizionali, DOP, DOP, IGP (scorrere fino a fondo pagina 11).
  • Documento denominato “PPP”: attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL; (per l’avvio delle attività la tariffa è di € 20 per ogni linea d’attività).
  • Documento denominato “JJJ”: documento di riconoscimento.
 

Caso 2- Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano CON laboratorio di smielatura proprio
La procedura è denominata SCIA UNICA e prevede la presentazione dei seguenti documenti:

  • SCHEDA ANAGRAFICA EX DECRETO DIRIGENZIALE 173/2018.
  • SCHEDA NOTIFICA SANITARIA EX ACCORDO 77/2017 (NB nella sezione 1.2 aggingere:  vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore).
  • MODELLO UNICO REGIONALE (compilare le prime tre pagine, poiscorrere il file fino a pagina 9 e compilare solo le pagine 9 e 10 relative alla procedura N°5 – SCIA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO). Spuntare la voce “a sede fissa”; se il laboratorio è specifico per la produzione del solo miele, spuntare la voce “permanente”; nel caso di laboratori annessi (es. cucine, ecc.), spuntare la voce stagionale e indicare il periodo in cui lo stesso è adibito a mieleria; se si lavora solo miele, spuntare “a unica linea di attività”; se si lavorano altri prodotti (altri codici ATECO), spuntare “a più linee di attività”.
  • Documento denominato “L”: estratto della master list dove l’impresa ha indicato con una X la/e linea/e di attività prescelta/e.
  • Scheda supplementare n.117 per vendita diretta di alimenti da parte delle aziende agricole.
  • Scheda supplementare n.68 per alimenti tradizionali, DOP, DOP, IGP (scorrere fino a fondo pagina 11).
  • Documento denominato “A” (vedi servizi offerti da APAS): Planimetria dei locali in scala 1:100 riportante: 1) la destinazione funzionale dei locali ivi compresi i servizi igienici; 2) la quotatura e le altezze di ciascun locale; 3) il layout delle principali attrezzature; 4) il circuito di acqua potabile ed eventualmente non potabile; 5) il circuito degli scarichi idrici.
  • Documento denominato “B” (vedi servizi offerti da APAS): Relazione tecnica igienico-sanitaria riportante: 1) la descrizione di massima dei locali; 2) la descrizione di massima del ciclo produttivo con diagramma di flusso (layout); 3) la descrizione di massima dei prodotti in uscita; 4) la descrizione di massima delle attrezzature; 5) la descrizione delle modalità di illuminazione; 6) la descrizione delle modalità di aerazione; 7) la specificazione delle eventuali parti interrate; 8) le modalità di smaltimento/trattamento degli eventuali fumi; 9) le modalità di approvvigionamento idrico.
  • Documento denominato “PPP”: attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL; (per l’avvio delle attività la tariffa è di € 20 per ogni linea d’attività).
  • Documento denominato “JJJ”: documento di riconoscimento (NON è espressamente richiesto per questa linea ma riteniamo si tratti di una svista dalla master list per cui consigliamo di allegarlo comunque).

Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche delle mielerie, vedi articolo correlato.


Caso 3. Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano CON laboratorio di smielatura in PRODUZIONE SECONDARIA

È questo il caso in cui nel laboratorio da notificare si vogliono produrre anche prodotti secondari anche detti lavorati come ad esempio il miele con le nocciole o il miele con il polline. Tale opzione va selezionata anche quando si intende invasettare miele comprato da altri apicoltori o quando si vogliono lavorare melari di altri apicoltori ovvero offrire il servizio di contoterzismo.
La documentazione da presentare è la stessa indicata nel punto 2 (Produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano CON laboratorio di smielatura proprio); va però indicato nell’estrato della master list anche la linea d’attività “LAVORAZIONE DI PRODOTTI DELL’APIARIO”.

Ricordiamo che:

  • il produttore primario: alleva api ed ha un laboratorio per la lavorazione esclusiva del proprio miele e la vendita al consumatore finale al dettaglio e all’ingrosso;
  • il produttore secondario o trasformatore: alleva api ed ha un laboratorio dove lavora il proprio miele, confeziona anche miele acquistato o comunque non prodotto in azienda e/o lavora prodotti secondari. Appartengo a questa tipologia di produttori anche coloro che non allevano api ma hanno un laboratorio dove confezionano esclusivamente miele acquistato.

VEDI GLI ARTICOLI CORRELATI

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La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

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Siamo venuti a conoscenza di due preziosi documenti storici di notevole interesse per l’apicoltura campana. Condividiamo qui un brevissimo estratto.

Pillole di storia
di Silvana Del Monaco

Un nostro caro socio di Acerra, Aniello Buonincontro, ci ha fatto avere un raro documento sull’apicoltura
acerrana e segnalato la presenza di un prezioso statuto presso la Biblioteca Comunale “Gaetano Caporale” del comune stesso di Acerra. Si tratta di documenti storici di notevole interesse per l’apicoltura campana e di cui vi proponiamo un
brevissimo estratto.

L’apicoltura Acerrana di fine 800
-da “Agricoltura Meridionale” n. 23 del 16 dicembre 1890

Prima del nostro sacerdote, l’apicoltura della zona era incentrata principalmente sull’uso di tecniche e sistemi rudimentali come i bugni di tipo pugliese e savignanese a favo fisso; la raccolta del miele avveniva con la spremitura che, oltre a rendere il miele “impuro” a causa della presenza di piccoli pezzi di cera, portava alla distruzione dei favi.

L’ingegnoso prof. Pirolo, invece, oltre a utilizzare arnie a favo mobile dotate di ventidue favi, riusciva ad ottenere meno covata e più produzione di miele; mentre, per la smielatura, si serviva dello smielatore centrifugo inventato dal maggiore austriaco Franz Hruschka al quale, però, apportò una piccola modifica che rese lo smielatore più semplice ed economico.

Possiamo quindi solo ringraziare il sacerdote per aver contribuito con dedizione e ingegno all’ammodernamento dell’apicoltura campana e di quella dell’intera Italia meridionale.

Scarica il documento integrale

Lo Statuto della Federazione Apistica Italiana

Il 30 ottobre del 1904 nacque ad Ancona una società anonima cooperativa a capitale illimitato denominata Federazione Apistica Italiana con lo scopo di tutelare e favorire il commercio del miele e della cera.

Coloro che volevano aderire alla federazione, scelti con cura tra Consorzi, Sindacati Agrari o membri di Associazioni Apistiche, dovevano essere presentati da due soci già iscritti; inoltre, per ogni adesione vi era una tassa del costo di 2
Lire e l’acquisto di almeno un’azione dal valore di 5 Lire.

Lo scopo della Società era quello di curare la vendita collettiva all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti apistici e più nello specifico del miele e della cera, così come stabilire le migliori tariffe per il trasporto dei prodotti e favorire l’uso e il consumo del miele.

La federazione si impegnava anche a garantire la genuinità dei prodotti, impedendo, già all’epoca, la vendita di miele adulterato e favorendo, in questo modo, la speciale etichettatura di “miele naturale”.