Proviamo a fare chiarezza in merito all’adozione del registro trattamenti e a quali adempimenti assolvere

di Marco D’Imperio

Aggiornamento: giugno 2018

In tanti ci chiedono chiarimenti in merito all’adozione del registro dei trattamenti in apicoltura e alla eventuale registrazione dei farmaci consentiti per la lotta alla varroa sullo stesso registro.

Premesso che, a nostro avviso, sembrano esserci ancora delle lacune normative e dei punti sui quali l’interpretazione può essere più o meno soggettiva, proviamo a fare chiarezza anche alla luce di alcune note ministeriali prima fra tutte la nota 0015790-01/07/2016-DGSAF-DGSAF-P del luglio 2016.

I decreti legislativi 158/2006 art.15 e 193/2006, art.79 danno indicazioni in materia di “Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti”. Secondo quanto riportato nei decreti citati, chiunque detiene animali, e dunque anche le api, allo scopo di produrre alimenti (dunque anche chi produce alimenti a proprio uso e consumo ovvero l’apicoltore in autoconsumo), è tenuto ad avere il registro dei trattamenti il quale deve essere vidimato dalla ASL di competenza (il solo possesso senza vidima della ASL non avrebbe alcun senso).

Qui si apre subito una questione: se si allevano api ai soli fini della produzione di sciami, di api regine, per il servizio di impollinazione o semplicemente per “hobby”, non dovrebbe esserci l’obbligo del registro. È vero anche che tale condizione ovvero l’allevamento che NON prevede la produzione di alimenti (miele, polline, propoli, pappa reale, etc.) seppur possibile, è quanto mai rara ed in ogni caso l’indirizzo produttivo andrebbe dichiarato all’atto della SCIA presso gli sportelli SUAP. Pertanto, ci sentiamo di consigliare l’adozione del registro anche nei casi in cui non si producono alimenti.

Nel registro devono essere trascritti tutti i farmaci per i quali è previsto l’obbligo della ricetta veterinaria. Ad oggi, la stragrande maggioranza dei farmaci usati in apicoltura (Api-bioxal, Oxuvar, Apivar, Apitraz, Varromed, Apistan, Apilife Var, Thymovar, Apiguard, Polyvar, Varteminator, MAQS e Apifor60) non prevede la ricetta veterinaria (NON vi è l’obbligo di prescrizione) e pertanto non andrebbero trascritti sul registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti (nota 0016388 del 29/06/15).

Successivamente, nel luglio 2016, nella nota ministeriale 0015790-01/07/2016-DGSAF-DGSAF-P si dice testualmente: “Al fine di consentire i controlli di tipo documentale si ritiene indispensabile che le regioni dispongano che gli apicoltori registrino i trattamenti effettuati come previsto al Capo III del Regolamento 852/2004 nonché conservino le evidenze di acquisto dei farmaci utilizzati. Tenuto conto che gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) già dispongono di un registro ai sensi dell’articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n.193 si reputa che lo stesso possa essere utilizzato per la registrazione di detti trattamenti”.
Dunque, alla luce di quando detto nella nota ministeriale, per chi effettua commercializzazione ed è pertanto assoggettato alle norme del cosiddetto pacchetto igiene (Reg. 852/2004 e affini) ovvero deve dotarsi di un manuale di corretta prassi operativa, consigliamo la registrazione dei trattamenti sul registro farmaci e la conservazione delle copie delle fatture o delle ricevute di acquisto dei medicinali.

E per chi non effettua commercializzazione (hobbisti –autoconsumo)? É bene ribadire che il regolamento 852/2004 e l’intero pacchetto igiene regolamentano la produzione primaria (allegato I) e la produzione secondaria (allegato II) ma nulla hanno a che vedere con l’autoconsumo. Per gli apicoltori in autoconsumo rimane valido quanto stabilito dai decreti legislativi 158/2006 e 193/2006 e dalla successiva nota ministeriale 0016388 del 29/06/15 ovvero che NON vi è l’obbligo di trascrivere i trattamenti sul registro farmaci pur essendovi l’obbligo di esserne in possesso con regolare vidima della Asl. Tuttavia anche in questo caso, per una sorta di uniformità di interpretazione, consigliamo la registrazione dei trattamenti sul registro farmaci e la conservazione delle copie delle fatture o delle ricevute di acquisto dei medicinali.

Vi è poi un’ultima questione sulla quale ancora non vi è chiarezza: quale tipo di registro va utilizzato? In rete si trovano diversi modelli adattati alle esigenze degli apicoltori i quali avrebbero diverse difficoltà nella compilazione del modello utilizzato per gli altri allevamenti di animali ovvero il modello 2271N0100 acquistabile presso Buffetti (copertina verde, 19 pagine, etc.) nel quale si parla di animali e non di arnie/sciami.

Tuttavia, essendo quest’ultimo quello realmente citato dalla normativa, ci sentiamo di consigliarne l’adozione e di evitare i modelli fai da te che circolano in rete salvo che la stessa ASL provveda direttamente a fornire un proprio registro.

La mancata osservanza delle prescrizioni di legge comporta una sanzione pecuniaria che va da 2.033 € a 12.934 €, nel caso di violazione dell’art. 15 del D.Lgs 158/2006, e da 2.600 a 15.500 euro, nel caso di violazione dell’art. 79 del D.Lgs 193/2006.


Riassumendo

AP.AS. consiglia, a tutti i suoi associati che allevano api, a qualunque scopo, siano essi apicoltori hobbisti, imprenditori apistici o apicoltori professionisti:

  • l’acquisto del registro dei trattamenti (modello identificato dal codice 2271N0100 -copertina verde);
  • di farlo vidimare dalla propria ASL di competenza;
  • di conservarlo in azienda;
  • di inserire al suo interno le copie degli scontrini o delle fatture di acquisito dei farmaci utilizzati per il controllo della varroa;
  • di trascrivere su di esso i trattamenti fatti con Api-bioxal, Oxuvar, Apivar, Apitraz, Varromed, Apistan, Apilife Var, Thymovar, Apiguard, Polyvar, Varteminator, MAQS e Apifor60;
  • di registrare l’uso di Api-bioxal, Oxuvar, Apivar, Apitraz, Varromed, Apistan, Apilife Var, Thymovar, Apiguard, Polyvar, Varteminator, MAQS e Apifor60 sul manuale di buona prassi operativa oppure di fare riferimento, in quest’ultimo, al registro trattamenti (modello modello 2271N0100).