In apicoltura solo le api sono esentate dal rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.<br/>Cosa dice il nuovo T.U. (D.lgs 81/08 e s.m.i.) a tal proposito?

In apicoltura solo le api sono esentate dal rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
“La sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro nel settore apistico secondo il nuovo T.U. (D.lgs 81/08 e s.m.i.)”

Di Antonio Carrelli e Fabio Palmiero

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro deve essere un obiettivo condiviso da tutti poiché l’infortunio sul lavoro non rappresenta “solo” un tragico evento per il lavoratore, ma anche un gravissimo danno per la sua famiglia, per l’impresa e per la società. Il lavoro dell’apicoltore non è esente da rischi per la salute dei lavoratori, anzi, il settore agro-zootecnico è uno dei comparti lavorativi in cui è più elevata la probabilità di accadimento di infortuni ed insorgenza di patologie professionali ad andamento cronico-degenerative. Si pensi che nel solo settore agricolo nell’anno 2011 sono accaduti 46.963 infortuni di cui 115 casi mortali (dati ISTAT “Bilancio infortunistico 2011”). È quindi necessario garantire ai lavoratori condizioni di lavoro gradevoli e contribuire al loro stato generale di benessere. In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (meglio conosciuto come T.U. sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, che viene periodicamente aggiornato. Ha avuto molti precedenti normativi storici ed altri più recenti (D. Lgs. 626/1994); recepisce la Direttiva Europea del 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo e prevedendo specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.


Alcune definizioni

Il T. U. sulla sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro si applica a tutti i settori e a tutte le attività produttive, private e pubbliche, a tutte le tipologie di rischio (art. 3 comma 1 D. Lgs 81/08), quindi anche al settore apistico, in cui sono presenti lavoratori. L’articolo 2 (comma 1, lettera A) del D. Lgs. 81/08 definisce il «lavoratore» come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, il lavoratore subordinato, l’apprendista lavoratore, il lavoratore co.co.co e co.co.pro., i collaboratori familiari, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e i volontari. Mentre il «datore di lavoro» è definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […].

Quindi, un’azienda apistica, con anche un lavoratore, come dapprima definito, nel rispetto di quanto riportato nel T.U., deve espletare i seguenti adempimenti: valutare tutti i rischi presenti in azienda e procedere alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), istituire il servizio di prevenzione e protezione (SPP) e designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); questi sono obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 D. Lgs. 81/08). In caso di inosservanza le sanzioni sono di tipo penale con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Inoltre, tra i molteplici obblighi del datore di lavoro di un’azienda apistica, anche a carattere familiare, il T.U. prevede: (I) che venga nominato il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; (II) che vengano designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; (II) che vengano forniti ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

I lavoratori, invece, hanno l’obbligo di sottoporsi a formazione e devono eleggere, all’interno dell’azienda, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); qualora nessun lavoratore disponga dei requisiti di legge si designa un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST); devono custodire ed indossare i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti dal Datore di lavoro (DL); inoltre, è richiesta anche una specifica abilitazione degli operatori-lavoratori addetti alla conduzione di macchine operatrici.

Fino alla data del 31 Maggio 2013
 il Datore di Lavoro (DL) delle aziende con meno di 10 lavoratori poteva effettuare “l’autocertificazione” (art. 29 comma 5 D. Lgs. 81/08), assumendosi la diretta responsabilità dell’avvenuta valutazione dei rischi presenti in azienda. Successivamente a tale data, il Datore di Lavoro che occupa fino a 10 lavoratori o fino a 50 dipendenti (fatti salvi i casi previsti da legge) ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le “procedure standardizzate”.


Sapete che …

L’Articolo 21 del T.U. sulla sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro definisce le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti; questi devono: (I) utilizzare attrezzature di lavoro conformi; (II) munirsi di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed utilizzarli; (III) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte.


I Lavoratori stagionali del settore agricolo

lavoratori stagionali sono coloro che svolgono presso la stessa azienda agricola un numero di giornate non superiori a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Per questi lavoratori si applicano semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria. La visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale nel limite di 50 giornate l’anno. L’informazione e la formazione (art. 36 e 37 del T.U.) dei lavoratori stagionali si considera assolta mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo. Il lavoratore deve conoscere i rischi negli ambienti di lavoro dove svolgerà la propria attività lavorativa, i concetti di rischio e riduzione e prevenzione dei rischi. Per i lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata per l’informazione e la formazione.

Tutte queste norme, che per l’apicoltore possono sembrare nuove e solo d’impaccio, se ben applicate, oltre che a salvaguardare il portafogli del datore di lavoro servono soprattutto a garantire  l’incolumità fisica degli addetti.


L’obbligo della formazione per gli addetti all’utilizzo di gru, muletti, trattori

La conferenza Stato, Regioni e Province autonome n. 53 del 22 Febbraio 2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione per gli operatori di macchine operatrici in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del T.U. sulla sicurezza.
Le attrezzature per le quali è prevista specifica abilitazione sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobile, trattori agricoli e forestali e macchine movimento terra.
Anche i lavoratori e operatori di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (muletto) e di gru per autocarro, che ad esempio effettuano movimentazione arnie,  devono conseguire specifica abilitazione. Il corso di formazione teorico-pratico è obbligatorio dal 13 Marzo 2013 e si ha tempo fino al 12 Marzo 2015 per mettersi in regola. E’ possibile il riconoscimento della formazione pregressa a patto che il corso effettuato soddisfa precisi requisiti. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato.

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