Sai cos’è l’UVAC? Sai che se intendi importare dall’estero api, api regine o prodotti di origine apistica devi obbligatoraiamente registrarti all’UVAC? Ti raccontiamo la sfortunata disavventura di un nostro socio…

di Antonio Carrelli

Un giovane apicoltore professionale, titolare di azienda apistica, compera due api regine madri da un allevatore austriaco; le acquista, le paga on-line dal sito dell’azienda e le riceve con tutta la documentazione sanitaria afferente.
La Asl competente, circa 15 giorni dopo l’acquisto, contatta l’apicoltore rammendandogli il fatto che il suo nominativo ditta non risulta negli elenchi operatori dell’UVAC ci sarebbero gli estremi di una sanzione pesantissima (diverse migliaia di €).

Questa che vi abbiamo raccontato è la sfortunata esperienza di un socio di AP.AS. della provincia di Salerno, ed è la storia che fa accendere i riflettori su un ufficio spesso sconosciuto ma che sembra essere molto attento e solerte nei controlli di rito.

Dunque cos’è l’UVAC? Gli UVAC – Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari – sono articolazioni territoriali del Ministero della Salute che curano l’assistenza tra autorità amministrative nazionali e comunitarie in materia di salute veterinaria e zootecnica.

Gli UVAC hanno il fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, sulle
merci di provenienza comunitaria. Gli uffici sono stati istituiti come conseguenza dell’abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi dell’Unione europea.

Detta in altri termini, se sei un apicoltore di professione, con partita IVA, che intendi importare dai paesi UE
(oggi composta da 27 stati membri) api o prodotti delle api devi necessariamente iscriverti all’UVAC. Ai 27 stati membri UE si aggiungono altri paesi che, pur non appartenendo alla UE, grazie ad accordi speciali, sono da considerare nella lista: Svizzera, Isole Faroe, Groenlandia, Islanda, Norvegia, San Marino, Islanda

Cosa deve fare l’Apicoltore?
Tutti gli operatori economici che intendono introdurre animali vivi e/o prodotti di origine animale provenienti da paesi della Comunità Europea sono tenuti a registrarsi. Una volta registrati si può procedere ai relativi acquisti e, cosa IMPORTANTE, le merci devono essere segnalate all’UVAC e ai Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti almeno con un giorno feriale di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista (nel caso di prodotti di origine animale) o entro le 24 ore precedenti l’arrivo della partita (nel caso di animali vivi).

L’Apicoltore in autoconsumo non è invece tenuto a fare nulla in quanto non può effettuare scambi ai fini commerciali
né all’estero né in Italia.

Precisiamo che, l’Apicoltore registrato in banca dati, in qualità di azienda che produce e vende i prodotti apistici nel pieno rispetto delle norme sul pacchetto igiene, DEVE OBBLIGATORIAMENTE REGISTRARSI presso l’ufficio UVAC competente, nel solo caso in cui intenda importare dall’estero api, api regine o prodotti di origine apistica (es. miele, polline, cera, ecc.)

Come fare la registrazione?
Le iscrizioni generalmente possono essere eseguite con le seguenti modalità:

  • recandosi di persona presso l’ufficio per il territorio di competenza rispetto alla sede aziendale.
  • Invio della documentazioneall’indirizzo PEC dell’ufficio UVAC competente.

Cosa serve per la registrazione?

  • copia della autorizzazione sanitaria (Nota: di fatto l’autorizzazione sanitaria non esiste più poiché sostituita da
    una notifica e da un protocollo assegnatogli);
  • codice stalla (codice aziendale apicoltura);
  • numero partita IVA/C.F.;
  • numero d’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • una marca da bollo da 16 € e una marca da bollo da 1 €;
  • copia documento di riconoscimento;

La registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante della società oppure da un suo delegato. In quest’ultimo caso è necessaria, oltre alla delega scritta, anche copia del documento d’identità del legale rappresentate.

La registrazione non ha scadenza e l’obbligo principale a cui deve sottostare l’operatore registrato è la comunicazione preventiva all’UVAC e alla ASL competente di ogni introduzione di animali e/o prodotti provenienti da paesi comunitari.

Tale comunicazione può essere effettuata per fax o direttamente on line (per utilizzare il sistema on line è necessaria una registrazione presso il portale del Ministero della Salute).

Come dicevamo, il lavoro di documentazione è stato difficile e quello che proprio non siamo riusciti a trovare è il modulo di iscrizione (probabilmente non c’è!).

Ad ogni modo potete sentire direttamente l’ufficio UVAC competente o assemblare un vostro modello dove riportate tutti i dati anagrafici e fiscali dell’azienda; nell’oggetto indicate: RICHIESTA ISCRIOZIONE UVAC.

Obblighi & sanzioni
Il sistema sanzionatorio può essere così riassunto:

  • scambi senza preventiva registrazione: sanzione da 1.549,37 a 20.658,28 euro;
  • scambi senza stipula convenzione: sanzione da 2.582,28 a 25.822,85 euro;
  • chi registrato non ottempera all’obbligo della segnalazione (vedilo qui): sanzione da 516,00 a 1.549,00 euro;

Infine ricordiamo che, per l’importazione di animali o prodotti animali da paesi extra UE, l’iscrizione va
fatta al PIF. Ma questa è tutta un’altra storia…