Novità per chi fa nomadismo: obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto di massa superiore a 3,5 tonnellate.
Testo integralmente tratto da mieliditalia
A partire dal 1 marzo 2015 sono in vigore le modifiche al regolamento comunitario 561/2006 che disciplina tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e l’obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto di massa superiore a 3,5 tonnellate.
La principale modifica di interesse per chi fa nomadismo è l’inserimento, fra i trasporti per i quali non sia applica il regolamento, (reg 561/2006, art 3 paragrafo 1 voce abis) della seguente tipologia di mezzi :
veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Pertanto il trasporto di api, considerando le arnie/alveari quali “materiali, attrezzature” necessari al conducente per l’esercizio della sua professione, rientra nella nuova fattispecie di esclusione se vengono rispettate queste condizioni:
- utilizzo di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate;
- utilizzo solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa;
- la guida del veicolo con cui si portano le cose necessarie al conducente per l’esercizio della sua professione non costituisca l’attività principale del conducente.
Per questa fattispecie di veicoli/trasporti non c’è quindi obbligo di cronotachigrafo a bordo del mezzo, né della compilazione dei documenti connessi.
Rimangono da chiarire elementi quali “sede di impresa” o situazioni miste in cui il mezzo è utilizzato anche per trasporti che comportano spostamenti superiori ai 100 km.E’ comunque auspicabile che la particolare tipologia di trasporti per il nomadismo venga considerata nella sua specificità dal legislatore comunitario, come del resto già accade per i mezzi di raccolta aziendale del latte esclusi dall’uso del cronotachigrafo indipendentemente da distanze e massa del veicolo utilizzato.