La SCIA, questa sconosciuta… vediamo quali opzioni ha a disposizione un apicoltore che vuole commercializzare i prodotti apistici

di Marco D’Imperio

L’inizio dell’attività di vendita dei prodotti agricoli prevede un passaggio essenziale senza il quale l’azienda non può operare. Tale passaggio è costituito dalla SCIA acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Nell’intento del legislatore (art. 49 comma 4 del DL 78/2010, convertito con legge 122/2010) c’era quello di facilitare e velocizzare l’apertura delle imprese tanto che venne coniato, all’epoca, lo slogan “impresa in un giorno”. Tale processo prevede la presentazione della SCIA, di regola per via telematica, da indirizzare allo sportello SUAP (Sportello delle Attività Produttive) del comune nel quale ha sede legale l’azienda.

Tuttavia oggi, a distanza di quasi 10 anni, si è ancora lontani dall’idea che aveva il legislatore e, molto più spesso, quella che doveva essere una semplice comunicazione dell’imprenditore (spostando i controlli ex post), si trasforma in un vero e proprio calvario per i seguenti motivi:

  • vengono richiesti molteplici incartamenti (che di fatto si traducono in controlli documentali ex ante);
  • non vi è ancora una modulistica chiara, univoca e comprensiva delle varie casistiche del settore apistico;
  • i continui cambiamenti ai quali i SUAP sono sottoposti;
  • l’interpretazione, spesso soggettiva e discutibile, che alcuni funzionari comunali o della Asl danno alla normativa;

Tutto ciò, va detto chiaramente, genera confusione fra gli addetti ai lavori e certamente non semplifica l’iter della nascita di un’impresa.

Ma quali sono le opzioni a disposizione per la commercializzazione nel settore dell’apicoltura?

1. Apicoltore che NON PRODUCE ALIMENTI destinati al consumo umano: in questo caso l’azienda è orientata al solo allevamento di api e vendita di materiale vivo (es. api regine, sciami e pacchi d’ape) o fornitura del servizio di impollinazione; non è prevista la produzione di alimenti e dunque non si ravvisa la necessità per l’apicoltore di avere una struttura adibita alla smielatura o smieleria. È un’opzione che di rado viene presa in considerazione ma potrebbe essere una soluzione in alcuni casi anche se, è bene ribadire, in tal caso NON è possibile vendere miele o altri prodotti destinati all’alimentazione umana.

2. Apicoltore SENZA un locale idoneo che intende lavorare i prodotti alimentari della sua azienda presso un locale di altro apicoltore già notificato: in questo caso l’azienda è orientata all’allevamento di api e alla contestuale vendita di prodotti alimentari in produzione primaria (miele, polline, pappa reale e propoli grezza) SENZA smieleria. La vendita può essere eseguita sia al dettaglio che all’ingrosso. Si ravvisa dunque la necessità dell’apicoltore di servirsi di un laboratorio che svolge contoterzismo. Resta inteso che, per la parte di allevamento e per la parte relativa alla tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti immessi sul mercato, l’apicoltore dovrà attenersi al Reg. 852/04 (allegato I – produzione PRIMARIA) ossia garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie (il cosiddetto pacchetto igiene). Seppur non espressamente richiesto dal Reg. 852/04, è ormai prassi diffusa quella di redigere un manuale detto “manuale di corretta prassi operativa” con il quale l’apicoltore mette in pratica tutti gli accorgimenti che consentono il rispetto delle suddette norme sull’igiene degli alimenti.

Riguardo a questa specifica opzione si segnala che, a dispetto di alcune bizzarre richieste dei SUAP o delle ASL, l’apicoltore che ha smielato affidandosi a terzi e non ha un locale aperto al pubblico, non è tenuto ad avere alcun locale per l’immagazzinamento o la vendita dei prodotti per varie ragioni che di seguito elenchiamo:

  • Nel caso di produzione primaria, l’allegato I del Reg. 852/04 impone il rispetto delle norme igieniche ma non impone requisiti in merito ai locali; ciò significa che, in via teorica, si possono produrre ed immagazzinare alimenti igienicamente sani anche nel sottoscala di casa (il buon senso ci impone, poi, che quanto meno per le fasi della smielatura, è opportuno dotarsi di locali idonei).
  • Il DLgs 228 del 2001 che definisce il concetto di imprenditore agricolo sottrae quest’ultimo dalle generali norme che regolamentano il commercio e inquadra l’attività di vendita diretta fra quelle considerate “connesse” con l’attività agricola. Inoltre, l’art 4. al comma 8-ter recita: “L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta il cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”. Dunque il “magazzinaggio” di prodotti primari non implica locali appositamente destinati allo scopo, né tanto meno locali con destinazione “commerciale”.
  • A beneficio di tali argomentazioni si riporta l’esempio di un agricoltore che coltiva e vende, in azienda o ad un mercato, i suoi pomodori: a tale agricoltore viene chiesto un locale dove immagazzinare e vendere i pomodori? Di certo non si esige tale onere e dunque perché lo si dovrebbe esigere da un apicoltore anch’esso in produzione primaria?

3. Apicoltore CON locale da notificare che lavorerà esclusivamente i prodotti alimentari della sua azienda in questo caso l’azienda è orientata all’allevamento di api e alla contestuale vendita di prodotti alimentari in produzione primaria (miele, polline, pappa reale e propoli grezza) CON smieleria. L’apicoltore avrà dunque una propria smieleria e dovrà attenersi a quanto riportato nel Reg. 852/04 (allegato I – produzione PRIMARIA) sia per quanto riguarda l’allevamento delle api che per ciò che concerne la parte dell’igiene dei locali di lavorazione; anche in questo caso, per rispettare le norme del pacchetto igiene, è opportuno dotarsi di un manuale di corretta prassi Operativa.

4. Apicoltore con locale da notificare che lavorerà prodotti alimentari della sua azienda o di ALTRE aziende: in questo caso l’azienda è orientata all’allevamento di api e alla contestuale vendita di prodotti alimentari (miele, polline, pappa reale e propoli grezza) CON smieleria adibita anche al CONTOTERZISMO (smielatura e confezionamento di materiali di altri apicoltori). L’apicoltore in possesso del laboratorio in questione dovrà attenersi alle norme relative alla produzione secondaria ovvero a quanto riportato nel Reg. 852/04 (allegato II – produzione SECONDARIA) sia per quanto riguarda l’allevamento delle api che per ciò che concerne la parte dell’igiene dei locali di lavorazione e dovrà dunque essere dotato di un manuale HACCP.

5. Azienda alimentare con propri locali da notificare che intende fornire un servizio di smielatura conto terzi: in questo caso l’azienda è orientata alla sola vendita di prodotti alimentari (miele, polline, pappa reale e propoli grezza), senza allevamento di api, CON smieleria adibita al contoterzismo (smielatura e confezionamento di materiali di altri apicoltori). In questo caso il commerciante dovrà attenersi alle norme relative alla produzione secondaria ovvero a quanto riportato nel Reg. 852/04 (allegato II – produzione SECONDARIA) per la sola parte che concerne l’igiene dei locali di lavorazione e dovrà dunque essere dotato di un manuale HACCP.

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