Quali sono le caratteristiche che devono avere le mielerie ovvero i locali per la smielatura? Sempre più spesso i nostri soci chiedono consigli al riguardo. Proviamo a dare qualche indicazione
di Marco D’Imperio
Di regola i locali dedicati alla smielatura in zona rurale devono essere accatastati come D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) anche detti fabbricati rurali strumentali.
L’accatastamento come D10 richiede però il rispetto del criterio della ruralità ovvero che il titolare o l’affittuario/comodatario sia imprenditore agricolo (iscritto al registro delle imprese, partita iva, ecc.); essi usufruiscono dell’esenzione dell’IMU oltre che di una TASI massima dell’1 per mille.
Tuttavia, l’accatastamento come D10 non è semplice e più spesso si ricorre, soprattutto se si è all’interno dei centri abitati, alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) o C1 (negozi e botteghe) fra i quali possono rientrare anche i locali di smielatura o mielerie o, in alternativa, alla C2 (magazzini e locali di deposito) che viene parificata dai comuni alla C3. In ogni caso, il consiglio è quello consultare il regolamento edilizio e valutare con il tecnico comunale (responsabile del SUAP) qual è la soluzione migliore anche al di fuori delle categorie di accatastamento suggerite.
Per quanto concerne le caratteristiche dei locali mieleria, vanno fatte alcune precisazioni: secondo le norme attuali (Reg. Cee 852/04) l’apicoltura è inquadrabile fra le attività afferenti alla produzione primaria e pertanto, per ciò che concerne i requisiti generali in materia di igiene, si devono seguire le indicazioni dell’ALLEGATO I nel quale si dice che l’OSA, (Operatore Settore Alimentare, che generalmente ricade in testa all’apicoltore titolare dell’azienda), deve adoperarsi, nella misura del possibile, affinché i prodotti alimentari gestiti siano protetti da contaminazioni. Nell’allegato I, dunque, NON vengono date indicazioni su come debbano essere costruiti ed arredati i laboratori per la produzione primaria, cosa che invece si fa in maniere leggermente più dettagliata nell’allegato II ovvero nel caso dei laboratori destinati alla produzione secondaria (prodotti lavorati).
Detto ciò, sempre più spesso le Asl danno indicazioni sulle modalità di realizzazione ed arredo dei locali adibiti a mielerie attenendosi a quando riportato nell’allegato II pur trattandosi di locali destinati alla produzione primaria (allegato I). È tuttavia nostro parere che, pur essendo questa una “forzatura della normativa”, è da ritenersi accettabile perché dettata dal buon senso (in assenza di indicazioni della norma specifica, ci si attiene a qualcosa che disciplina casi analoghi).
Dunque, in via del tutto indicativa, si riportano qui di seguito alcune caratteristiche che il locale mieleria deve/può avere ricordando tuttavia che, prima dell’esecuzione dei lavori, è buona abitudine chiedere il parere preventivo di un veterinario della Asl di zona così da evitare spiacevoli inconvenienti a lavori ultimati:
- pavimentazione e pareti lavabili con relativi angolari anti polvere: ricordiamo che il miele seppur
molto appiccicoso si pulisce facilmente con acqua tiepida usando una spugnetta; sui pavimenti e sulle pareti si possono accumulare gocce di miele, ma anche macchie da defecazioni di api che inevitabilmente entrano nel locale. Il chiusino collegato alla rete fognaria è utile nel momento in cui si crede di poter lavare gli interni con acqua a pressione; la superficie lavabile delle pareti (realizzate con piastrelle o vernici o resine idonee) deve avere altezze che sono minimo 2 metri da terra; tuttavia, sempre per questioni di comodità, si consiglia di rendere la parete lavabile sino al soffitto per meglio asportare lo sporco; - bagno ed antibagno con servizi dotati di rubinetteria idonea (leve o pedali);
- superficie finestrabile proporzionata alla cubatura dei locali;
- zanzariere alle finestre;
- zona spogliatoio che può essere collocata nell’antibagno o ricavata in uno spazio del laboratorio mediante la collocazione di un armadietto idoneo;
- zona per la conservazione dei materiali atti alle pulizie (armadietto idoneo);
- zona di sosta dei melari (spesso una stanza apposita o una zona del laboratorio opportunamente separata dal resto mediante strutture mobili);
- presenza di attrezzature e pianali in acciaio inox o in materiali idonei ad essere facilmente lavabili;
- macchine ed attrezzature a norma sia per ciò che concerne il contatto con gli alimenti sia per ciò che concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro (certificate dal produttore);
- sistemi di protezione dagli insetti (lampade interne) e dai roditori (sistemi di derattizzazione esterni);
- opportuni contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- impianti elettrici a norma;
- impianti idraulici a norma con la possibilità di generare acqua calda.
Come già detto, l’elenco riportato in alto è puramente indicativo e soggetto ad interpretazioni o deroghe a seconda dei casi.
VEDI GLI ARTICOLI CORRELATI
La smieleria? Ora non è più un problema!
Vendere miele: quali documenti servono per presentare la SCIA